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Immagine del redattoreGabriele Deodati

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER AVERE I DOCUMENTI DELLE FORNITURE DEI SERVIZI CONDOMINIALI?

Il condominio, in qualità di ente di gestione di servizi comuni, è destinatario di numerose fatture relative a consumi quali acqua, luce, gas, talvolta con importi anche molto elevati, nei casi in cui lo stesso sia di notevoli dimensioni oppure offra servizi centralizzati (si veda ad esempio il riscaldamento).

Detto ciò, nel caso in cui i condomini, per il tramite dell’amministratore, volessero avere contezza dei reali consumi o dei costi delle forniture cosa possono fare? A chi deve essere richiesta la documentazione?

Ebbene, una risposta a tali interrogativi è stata recentemente fornita dalla sentenza n. 219, datata 11 gennaio 2023, emessa dal TAR Campania, in cui l’oggetto del contendere era il contratto di fornitura dell’acqua condominiale.

A chi chiedere le bollette condominiali?

Un condominio campano si vedeva recapitare un sollecito di pagamento da una società di riscossione tributi, avente ad oggetto bollette del servizio idrico relative agli anni dal 2015 al 2018, per un importo complessivo di € 14.996,89.

Visto il sollecito ed alcune voci non chiare, il condominio decideva di inoltrare, sia alla società di gestione dell’utenza idrica sia al Comune, un’istanza di accesso documentale con cui chiedeva il rilascio della seguente documentazione:

  • copia del contratto di fornitura idrica intestato al condominio;

  • copia delle fatture idriche degli anni oggetto del sollecito di pagamento;

  • copia del sollecito di pagamento e correlata relazione di notifica;

  • estratto delle letture e/o misurazioni sul contatore eseguite dall’Ente in ordine ai consumi, per le annualità cui si riferiscono le suddette fatture;

  • ogni altro atto a essi allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale.

In seguito a tale dettagliata richiesta, mentre la società di gestione trasmetteva (solo) la copia del sollecito di pagamento con le correlate relazioni di notifica, il Comune rimaneva silente.

Per tale motivo il condominio, non avendo ricevuto quanto formalmente richiesto al Comune, proponeva ricorso al TAR chiedendo che venisse accertata l’illegittimità del silenzio e di conseguenza ordinato al Comune l’esibizione dei documenti richiesti.


La decisione del TAR

Per i giudici del TAR il ricorso è fondato e va accolto, poiché è evidente sia l’interesse del ricorrente alla conoscenza dei documenti richiesti sia la loro strumentalità all’esercizio del diritto di difesa dei propri diritti.

Il Tribunale ha respinto invece l’eccezione del Comune di difetto di legittimazione passiva basata sulla circostanza che la documentazione richiesta non era in possesso dell’ente.

La Corte, in merito a tale eccezione ha rilevato infatti che tale circostanza non giustificherebbe comunque il silenzio serbato dal Comune a fronte dell’istanza di accesso essendo previsto che, ove i documenti siano chiesti ad un soggetto che non li detenga, quest’ultimo deve trasmettere l’istanza al soggetto competente dandone notizia all’istante, così come precisato dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

A ciò, inoltre, si aggiunga che, nel caso di specie, l’istanza non aveva ad oggetto soltanto atti del procedimento di riscossione ma anche atti relativi al rapporto di utenza e quindi atti pacificamente provenienti dal Comune.

Fonte immobiliare.it



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